Novità TFR 2026: cosa cambia per le aziende

Introduzione: le principali novità normative sul TFR per il 2026

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è da sempre uno degli istituti più delicati della gestione del personale, sia per il suo impatto sul costo del lavoro sia per le implicazioni finanziarie che comporta per le imprese.

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), tra le novità sulle buste paga per il 2026, ha ridisegnato due aspetti centrali della materia: le soglie dimensionali che determinano l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS e, dal 1° luglio 2026, il meccanismo di destinazione del TFR maturando per i lavoratori neoassunti, con l’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Tabella dei Contenuti

Cos’è il TFR e quando matura

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e spetta al lavoratore subordinato in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa: licenziamento, dimissioni, scadenza di un contratto a termine o pensionamento.

Il TFR matura anche nei periodi di sospensione del rapporto riconducibili all’art. 2110 c.c., come infortunio, malattia, gravidanza e puerperio. Si tratta quindi di un accantonamento che si costruisce nel tempo, anno dopo anno, e che rappresenta per il lavoratore una forma di retribuzione differita.

Come si calcola il TFR: quota annua e rivalutazione

Il meccanismo di calcolo è fissato per legge e segue un criterio uniforme per tutti i rapporti di lavoro subordinato. Per ogni anno di servizio, la quota di TFR si ottiene dividendo per 13,5 l’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, con riduzione proporzionale per le frazioni d’anno; le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

La base di calcolo deve comprendere tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese; lo straordinario, di norma, non rientra nel computo, salvo che sia corrisposto in modo continuativo. Il contratto collettivo applicato può inoltre prevedere specifiche voci retributive utili ai fini del calcolo.

Le quote accantonate, inoltre, non restano invariate nel tempo: il comma 4 dell’art. 2120 c.c. prevede la rivalutazione annuale del TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente, calcolata sommando una quota fissa dell’1,5% e il 75% dell’indice ISTAT di inflazione.

L’anticipazione del TFR in costanza di rapporto

L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro di richiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro limiti quantitativi: il 10% degli aventi titolo e comunque il 4% del totale dei dipendenti.

Va inoltre ricordato che, mentre la disciplina del calcolo del TFR è inderogabile, quella relativa alle anticipazioni è liberamente derogabile: la contrattazione collettiva o i patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto a quanto stabilito dai commi 6 e seguenti dell’art. 2120 c.c., anche stabilendo criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste.

La riforma 2026: adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti

La novità più significativa del 2026 riguarda la destinazione del TFR maturando per i lavoratori dipendenti del settore privato. Dal 1° luglio 2026, come chiarito dal comunicato del Ministero del Lavoro, è entrato in vigore il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, che sostituisce, per i nuovi assunti, il precedente sistema del silenzio-assenso.

  • Lavoratori alla prima assunzione dal 1° luglio 2026: hanno 60 giorni di tempo per scegliere se aderire a una forma di previdenza complementare o mantenere il TFR in azienda; in assenza di scelta esplicita, si applica l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato, o in mancanza a quella residuale individuata dalla normativa.
  • Lavoratori non alla prima assunzione, già aderenti in passato a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR: dispongono comunque di 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo destinare il TFR maturando, ma non possono optare per il mantenimento del TFR in azienda, salvo il caso in cui la posizione previdenziale pregressa sia stata integralmente riscattata.

Per la manifestazione della scelta, il lavoratore deve utilizzare il Modulo TFR 3, reso disponibile dal Ministero del Lavoro sul Portale della Previdenza Complementare. Per i rapporti di lavoro instaurati fino al 30 giugno 2026, si applica la disciplina previgente (con la modulistica ordinaria TFR1/TFR2), come confermato dalle Direttive attuative emanate con la Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026.

Per le aziende, la riforma comporta un onere informativo rafforzato: al momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve fornire al neoassunto un’informativa dettagliata sul meccanismo di adesione automatica, sugli accordi collettivi applicabili e sulla forma pensionistica di destinazione, conservando traccia dell’avvenuta consegna.

Le nuove soglie per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS

Accanto alla riforma sulla previdenza complementare, dal 1° gennaio 2026 sono cambiate anche le regole sul conferimento del TFR non destinato alla previdenza complementare al Fondo di Tesoreria INPS. L’INPS, con la circolare 5 febbraio 2026, n. 12, ha fornito le prime istruzioni operative sulle nuove soglie dimensionali, introdotte modificando il comma 756 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (Legge di Bilancio 2007).

Il sistema diventa progressivo nel tempo:

  • 2026-2027, obbligo di versamento per i datori di lavoro con una media annuale di almeno 60 dipendenti
  • 2028-2031, ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti
  • Dal 2032, abbassamento della soglia a 40 dipendenti

Il calcolo si basa sulla media annuale dei lavoratori dell’anno solare precedente rispetto al periodo di paga considerato. Per il 2026, quindi, rileva la media occupazionale del 2025. Le aziende che aumentano il numero di dipendenti negli anni successivi all’avvio dell’attività sono soggette all’obbligo contributivo se raggiungono le soglie previste: non conta quindi più soltanto la dimensione occupazionale nel primo anno di attività, ma anche la crescita negli anni successivi.

Novità TFR 2026: cosa devono fare le aziende

Le due novità normative incidono su piani distinti ma complementari della gestione HR. Da un lato, l’estensione dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria comporta, per un numero maggiore di aziende, la perdita della disponibilità di liquidità rappresentata dal TFR accantonato internamente, con effetti sulla pianificazione finanziaria e sul capitale circolante. Dall’altro, l’adesione automatica alla previdenza complementare richiede alle aziende di aggiornare le procedure di onboarding, integrando l’informativa obbligatoria e la raccolta delle dichiarazioni dei neoassunti già aderenti a un fondo pensione in un rapporto precedente.

Una verifica periodica della media occupazionale, integrata nei processi di payroll, diventa quindi un presidio necessario per individuare tempestivamente l’insorgenza dell’obbligo verso il Fondo di Tesoreria ed evitare ritardi negli adempimenti.

Gestione payroll e adempimenti TFR: il supporto di Gi HR Services

Le novità 2026 in materia di TFR rendono ancora più necessario un presidio costante e aggiornato dei processi di payroll: dal calcolo delle quote e della rivalutazione, alla verifica delle soglie dimensionali per il Fondo di Tesoreria, fino alla gestione dell’informativa e della documentazione richieste dall’adesione automatica alla previdenza complementare, ogni passaggio richiede precisione operativa e piena conformità normativa.

Una gestione strutturata di questi adempimenti, supportata da un partner esterno con competenze specifiche, consente inoltre di ottimizzare il costo del lavoro e di pianificare con maggiore efficacia le risorse finanziarie dell’azienda.

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