Fringe benefit: cosa sono e come vengono gestiti in azienda

Introduzione: fringe benefit in azienda

I fringe benefit sono compensi in natura che il datore di lavoro può riconoscere al dipendente in aggiunta alla retribuzione ordinaria: beni, servizi o utilità che, entro determinati limiti, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Per le aziende rappresentano uno strumento per integrare la retribuzione con un trattamento fiscale e contributivo favorevole entro i limiti previsti dalla normativa; per i dipendenti, un beneficio che arriva sostanzialmente al netto, senza il peso della tassazione ordinaria.

Anche per il 2026 restano confermate le soglie di esenzione fiscale già in vigore nel biennio precedente, così come chiarito dalla Legge di Bilancio 2026, che non è intervenuta sull’impianto agevolativo introdotto per il triennio 2025-2027.

Tabella dei Contenuti

Cosa sono i fringe benefit e cosa prevede la normativa

I fringe benefit sono disciplinati dall’art. 51, comma 3, del TUIR, secondo cui il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore non concorre a formare il reddito imponibile entro un limite ordinario di 258,23 euro annui. Per il triennio 2025-2027, in deroga a tale soglia, la normativa prevede limiti significativamente più elevati.

Rientrano tra i fringe benefit, a titolo esemplificativo:

  • Beni in natura e buoni acquisto: gift card, buoni spesa, buoni carburante.
  • Auto, moto e altri veicoli aziendali: concessi in uso promiscuo, cioè per finalità sia lavorative sia personali.
  • Prestiti concessi dal datore di lavoro: a condizioni agevolate rispetto al tasso di mercato.
  • Utenze domestiche e spese per l’abitazione: acqua, luce, gas, canoni di locazione o interessi sul mutuo della prima casa, rimborsabili entro le soglie di esenzione previste dalla normativa.

La concessione resta una scelta discrezionale del datore di lavoro: a differenza di altri istituti retributivi, non costituisce un obbligo di legge, salvo diversa previsione del CCNL applicato.

Fringe benefit e welfare aziendale: le differenze

Vengono spesso confusi con il welfare aziendale, ma le due misure presentano differenze operative rilevanti:

  • Destinatari: i fringe benefit possono essere riconosciuti anche in modo discrezionale al singolo lavoratore; i piani di welfare aziendale, per beneficiare del medesimo regime agevolato, devono invece essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.
  • Fonte: il welfare strutturato nasce spesso da un accordo o regolamento aziendale; non richiedono necessariamente un atto formale.
  • Cumulabilità: fringe benefit e altri strumenti di welfare (come i buoni pasto) restano distinti ai fini del computo delle rispettive soglie di esenzione e possono coesistere.

Entrambi gli strumenti condividono comunque la medesima finalità: aumentare il potere d’acquisto del dipendente riducendo, nei limiti previsti dalla legge, il carico fiscale e contributivo sulla componente variabile della retribuzione.

Limiti di esenzione fiscale dei fringe benefit nel 2026

L’art. 1, commi 390-391 della Legge di Bilancio 2025 ha innalzato, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, le soglie di esenzione rispetto al limite ordinario di 258,23 euro. La Legge di Bilancio 2026 non ha modificato questo regime, confermandolo integralmente anche per l’anno in corso:

  • 000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti.
  • 000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione scritta al datore di lavoro con indicazione del codice fiscale dei figli.

Un aspetto operativo di primaria importanza riguarda il superamento della soglia: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il limite ha natura di soglia e non di franchigia. Ciò significa che, se il valore complessivo dei benefit erogati nell’anno supera anche di un solo euro il limite previsto, l’intero importo diventa imponibile ai fini fiscali e contributivi, e non soltanto la quota eccedente.

Per applicare l’incremento della soglia, il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire un’apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti in azienda.

Fringe benefit auto aziendale 2026: come funziona la tassazione

Il caso più diffuso riguarda l’auto aziendale concessa in uso promiscuo, cioè utilizzata dal dipendente sia per finalità lavorative sia personali – un trattamento fiscale da non confondere con quello del rimborso chilometrico, riconosciuto invece a chi utilizza il proprio mezzo per le trasferte di lavoro. Il valore imponibile si calcola applicando una percentuale al costo chilometrico ACI, su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

La disciplina è stata riformata dalla Legge di Bilancio 2025, che ha sostituito il precedente criterio basato sulle emissioni di CO2 con un sistema legato al tipo di alimentazione del veicolo. Per i veicoli di nuova immatricolazione con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, le percentuali applicabili sono:

  • 10% del costo ACI per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica (BEV).
  • 20% del costo ACI per i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV).
  • 50% del costo ACI per tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, GPL, metano, ibridi non plug-in).

Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2025, continua invece ad applicarsi il precedente criterio basato sulle emissioni di CO2, con percentuali dal 25% (emissioni fino a 60 g/km) al 60% (emissioni superiori a 190 g/km). Le tabelle ACI, da cui si ricava il costo chilometrico di riferimento per ciascun modello, vengono aggiornate annualmente e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre per l’anno successivo.

Come vengono gestiti i fringe benefit in busta paga

Nel processo di payroll, la gestione richiede attenzione a più fasi:

  • Monitoraggio del valore complessivo: l’azienda deve tracciare, per ciascun dipendente, il valore cumulato di tutti i benefit erogati nell’anno, per verificare il rispetto della soglia di 1.000 o 2.000 euro.
  • Entro soglia: i benefit non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale né di quella previdenziale, in applicazione del principio di armonizzazione delle basi imponibili (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997), e sono normalmente evidenziati in busta paga ai fini informativi senza concorrere alla formazione dell’imponibile fiscale e contributivo.
  • Oltre soglia: l’intero importo, e non solo la quota eccedente, viene assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e a contribuzione previdenziale piena, con effetto retroattivo sull’intero valore erogato nell’anno.
  • Conguaglio di fine anno: è in sede di conguaglio che si verifica in modo definitivo il rispetto delle soglie, anche tenendo conto di eventuali benefit erogati da più datori di lavoro nello stesso periodo d’imposta.

Una gestione poco accurata di queste variabili può generare conguagli imprevisti a carico del dipendente e contestazioni in sede di verifica, con impatti anche sull’immagine dell’azienda come datore di lavoro.

I vantaggi dei fringe benefit per aziende e dipendenti

Per l’azienda, il costo sostenuto è deducibile ai fini IRES ai sensi dell’art. 95 del TUIR, ed entro le soglie di esenzione non genera oneri contributivi aggiuntivi. Per il dipendente, il beneficio è ricevuto sostanzialmente al netto, senza l’erosione tipica della tassazione IRPEF e delle relative addizionali.

Va tuttavia considerato che le somme erogate, essendo escluse dalla base contributiva, non concorrono alla formazione della pensione né del TFR, un aspetto di cui aziende e lavoratori devono tenere conto nella scelta tra retribuzione ordinaria e componenti in natura.

Gestione dei fringe benefit e payroll per l’ottimizzazione del costo del lavoro: il supporto di Gi HR Services

I fringe benefit non sono solo un vantaggio per il dipendente, ma una leva concreta di gestione del costo del lavoro: un corretto dimensionamento rispetto alle soglie di esenzione evita che il superamento dei limiti generi tassazione e contribuzione impreviste, mentre la scelta tra le diverse tipologie di benefit (auto aziendali, welfare, buoni) consente di calibrare il mix retributivo più efficiente sia per l’azienda che per il lavoratore.

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