Introduzione: le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 19 maggio 2025, ha introdotto importanti novità per aziende, lavoratori e soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.
Con la conclusione del periodo transitorio il 19 maggio 2026, le nuove regole sono pienamente operative e incidono su durata dei corsi, aggiornamenti, modalità di erogazione della formazione, utilizzo dell’e-learning e abilitazioni per l’uso di specifiche attrezzature.
Per le aziende, adeguarsi alle nuove disposizioni significa garantire la conformità normativa, ridurre il rischio di sanzioni e assicurare una gestione più efficace dei percorsi formativi obbligatori.
Tabella dei Contenuti
Nuovi obblighi formativi per datore di lavoro, preposti e lavoratori
Tra le principali novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni figurano nuovi obblighi formativi per alcune figure aziendali e modifiche alle modalità di aggiornamento.
Datore di lavoro
Per la prima volta viene introdotto un percorso formativo obbligatorio dedicato al datore di lavoro. Il corso ha una durata minima di 16 ore per tutti i datori di lavoro. Per chi opera nei cantieri temporanei o mobili, sono previste 6 ore aggiuntive, a conferma dell’attenzione specifica richiesta dalla sicurezza nei cantieri. La formazione deve essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Preposto
Per il preposto cambiano sia la durata della formazione sia le modalità di aggiornamento. Le principali novità riguardano:
- corso base di almeno 12 ore;
- aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni;
- aggiornamento minimo di 6 ore;
- divieto assoluto di utilizzo dell’e-learning per la formazione iniziale e l’aggiornamento.
Lavoratori somministrati
L’Accordo interviene anche sulla formazione dei lavoratori in somministrazione.
La formazione deve essere erogata prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso l’azienda utilizzatrice o contestualmente all’avvio del rapporto di lavoro. Non è più prevista la possibilità di completare la formazione entro i 60 giorni successivi all’assunzione.
Decadenza degli attestati
Una delle novità più rilevanti riguarda la validità della formazione nel tempo. Se gli aggiornamenti non vengono effettuati per oltre 10 anni, il credito formativo decade interamente e il lavoratore deve ripetere integralmente il percorso formativo iniziale partendo da zero. Per ritardi inferiori a dieci anni resta invece possibile recuperare gli aggiornamenti mancanti per riabilitare il titolo.
Formazione in presenza, videoconferenza ed e-learning
L’Accordo ridefinisce le modalità con cui possono essere erogati i corsi. Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività formative:
- le classi in presenza possono ospitare fino a 30 partecipanti;
- nelle prove pratiche è previsto un rapporto massimo di 1 docente ogni 6 partecipanti;
- la verifica pratica finale deve essere svolta individualmente;
- è consentita l’organizzazione di aule Multi-ATECO (raggruppando lavoratori di aziende diverse nella stessa classe di rischio), a patto che svolgano mansioni comparabili e i contenuti siano coerenti con la gestione dei rischi.
Nuove regole per l’e-learning
L’utilizzo della formazione asincrona viene limitato rispetto al passato. La formazione specifica dei lavoratori tramite e-learning è consentita esclusivamente per le aziende a Rischio Basso e non può essere utilizzata per:
- formazione dei preposti;
- corsi per datore di lavoro;
- attività in ambienti confinati;
- addestramento all’uso delle attrezzature;
- percorsi che prevedono prove pratiche.
La videoconferenza sincrona viene equiparata alla formazione in presenza per i moduli teorici, mentre resta esclusa per le attività pratiche. Per i corsi svolti a distanza (VCS ed e-learning) diventa inoltre obbligatoria la presenza di un tutor d’aula, incaricato di monitorare partecipazione e interazioni, figura che non può mai coincidere con quella del docente.
Break formativi e lavoratori stranieri
Tra le novità introdotte dall’Accordo rientrano i cosiddetti break formativi. Si tratta di brevi momenti formativi della durata indicativa di 15-30 minuti, organizzati direttamente nei reparti o nelle aree operative aziendali. Queste attività possono contribuire alla formazione specifica e agli aggiornamenti periodici, purché siano svolte da docenti qualificati affiancati dal preposto e adeguatamente documentate.
L’Accordo introduce inoltre maggiore attenzione alla comprensione linguistica dei contenuti formativi. Le aziende devono verificare che i lavoratori stranieri siano in grado di comprendere la lingua utilizzata durante il corso e, quando necessario, prevedere il supporto di traduttori o mediatori linguistici.
Verifica finale e controllo dell’efficacia della formazione
La verifica dell’apprendimento diventa un elemento centrale e sempre obbligatorio del nuovo sistema, compresi tutti gli aggiornamenti e i seminari. Per le prove finali vigono regole strutturali precise:
- i corsi base devono prevedere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative;
- gli aggiornamenti almeno 10 domande;
- il superamento richiede almeno il 70% di risposte corrette.
Accanto alla verifica finale viene rafforzato il concetto di valutazione dell’efficacia della formazione. Il datore di lavoro ha il nuovo obbligo di verificare, a distanza di tempo dal corso, che le competenze acquisite trovino effettiva applicazione nelle attività lavorative quotidiane. La valutazione può avvenire attraverso l’osservazione dei comportamenti sul campo tramite check-list, questionari interni o l’analisi di infortuni e “mancati infortuni” (near miss). I risultati di queste valutazioni devono essere obbligatoriamente discussi nell’ambito della riunione periodica sulla sicurezza.
Tale attività dovrebbe essere coordinata con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta il principale strumento aziendale per l’individuazione e la gestione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
L’Accordo amplia inoltre l’elenco delle attrezzature soggette a specifica abilitazione, richiedendo alle aziende di verificare il possesso della formazione richiesta da parte degli operatori e di pianificare eventuali percorsi di adeguamento.
Conservazione della documentazione e controlli
Il nuovo Accordo introduce obblighi più stringenti anche sul piano documentale. Gli enti formatori (o i datori di lavoro che fanno formazione interna) devono conservare il fascicolo del corso per 10 anni, includendo:
- registri presenze;
- progetto formativo;
- verbali d’esame;
- documentazione relativa ai docenti.
Particolare attenzione deve essere prestata alla validità degli attestati, che risultano nulli se rilasciati da soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa. Inoltre, gli enti accreditati presso una specifica Regione possono erogare fisicamente corsi solo nel territorio di quella Regione, sebbene gli attestati restino validi su tutto il territorio nazionale.
Infine, un’importante novità didattica riguarda l’inserimento del Modulo Sanzioni: il sistema sanzionatorio, i ruoli ispettivi, la responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231) e la sospensione dell’attività diventano materia di studio obbligatoria nei programmi dei corsi per Lavoratori, Dirigenti, Datori di Lavoro e Coordinatori.
Sicurezza sul lavoro e gestione documentale: il supporto di Gi HR Services
Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni non riguardano solo la pianificazione dei corsi, ma impongono alle aziende un presidio strutturato: monitoraggio delle scadenze formative per ogni figura coinvolta, verifica dell’efficacia della formazione nel tempo e conservazione della documentazione per un periodo prolungato, con il rischio di attestati nulli o formazione da ripetere in caso di gestione approssimativa.
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A questo si affianca la gestione di tutta la documentazione che ne deriva (registri presenze, verbali d’esame, attestati, fascicoli dei corsi) attraverso le nostre soluzioni di dematerializzazione e gestione documentale, che assicurano conservazione corretta, tracciabilità e reperibilità immediata in caso di controllo.
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